Volo cancellato, cosa succede? Per tutti i viaggiatori, che in ogni tempo e in particolare in questo periodo stanno vivendo il disagio di subire la cancellazione di un volo, si riportano le indicazioni sul quando e come viene riconosciuta tutela e ristoro, pubblicate sul sito ufficiale dell’Ente nazionale aviazione civile (Enac). Secondo quanto richiamato dall’Enac, in caso di cancellazione del volo, cioè quando il volo programmato non viene effettuato, la normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).

Le tutele sono riconosciute nei seguenti casi:


  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
  • mentre sono escluse
  • ai voli in partenza da un paese non comunitario con destinazione un paese dell’Ue operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
  • Per poter accedere alla tutela nei casi previsti è però necessario che il viaggiatore
  • possieda un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • abbia una prenotazione confermata
  • si sia presentato al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
volo cancellato rimborsi diritti passeggero

Per volo cancellato le tutele non possono essere riconosciute nel caso in cui:

  • il viaggio sia gratuito o con tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
  • Secondo quanto stabilito dalla stessa normativa europea, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto: al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure all’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea o anche all’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
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Chi subisce la cancellazione ha inoltre diritto all’assistenza, che si concretizza nella somministrazione di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, nella sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, nonché due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, ed in alcuni casi anche compensazione pecuniaria.

L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri per volo cancellato dipende dalla tratta aerea e dalla distanza in chilometri prevista per la tratta stessa, come definito dalla specifica tabella. Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta nei seguenti casi:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione, con almeno due settimane di preavviso, nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza
  • nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto o meno di sette giorni prima
  • nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

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